Come Risolvere gli Abusi Edilizi (e Vivere Tranquilli)

Di interventi edilizi senza autorizzazione ce ne sono in abbondanza in Italia. Per questo motivo, la Legge mette a disposizione diverse soluzioni per permettere al proprietario di mettersi in regola, evitando multe, o peggio, perdita dell’immobile per ordinanza di demolizione.

Il condono edilizio è la prima delle due modalità; si tratta di un provvedimento emanato dal governo per sanare specifiche situazioni di abusivismo. In quanto misura straordinaria, ha una scadenza sulla applicazione delle domande dal momento dell’applicazione del provvedimento. E’ bene informarsi sui condoni emanati e ancora attivi per verificarne l’eleggibilità del proprio immobile.

L’accertamento di conformità (conosciuto anche come sanatoria edilizia) è invece una misura ordinaria e sempre disponibile, con rigidi requisiti:

  • l’intervento abusivo deve essere conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel periodo in cui è stato effettuato;
  • lo stesso deve essere anche conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia corrente.

Come si evince, è evidente che questa modalità ha uso nel caso in cui l’intervento edilizio fosse stato fatto a regola d’arte ma privo delle necessarie autorizzazioni.

E’ inoltre possibile trasformare la pena della demolizione in una sanzione pecuniaria con  la fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Se si dichiara di essere impossibilitati a demolire, e ciò viene accertato dal Comune, la pena viene trasformata in un pagamento in denaro variabile a seconda del tipo di immobile:

  • per gli immobili ad uso residenziale, pari al doppio del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità;
  • per gli immobili ad uso diverso da quello residenziale, pari al doppio del valore venale determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò è possibile solo nel caso in cui l’abuso sia di piccola entità e ci sia stata esclusivamente una difformità rispetto al permesso di costruire e non una sua mancanza; è bene anche notare che la fiscalizzazione non regolarizza l’abuso come accade usando gli strumenti dedicati (condono e sanatoria) e non autorizza il proseguimento dei lavori o modifiche edilizie, ma è solo un modus fiscale di ravvedimento attendendo gli strumenti dedicati appunto.

 

Invece, nel caso in cui il Costruttore abbia apportato modifiche alle destinazioni d’uso (es. la chiusura di un balcone) nelle fasi appena a ridosso della vendita (magari per accontentare il nuovo acquirente), o per motivi di fallimento della Ditta Costruttrice, o perché già depositata la definitiva planimetria e non si è più registrata la variazione di diversa distribuzione degli spazi interni. Grazie ad un Geometra Abilitato si potrà compilare c/o l’Agenzia delle Entrate il Modello Unico Informatico di Aggiornamento degli Atti Catastali (Mod.D1), ossia l’Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana; sulla Dichiarazione di Variazione, la Causale sarà: ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni, con la data in cui la variazione si è verificata (generalmente in fase di ultimazione dei lavori da parte del Costruttore); sarà compilato in maniera molto dettagliata (materiali, destinazioni, altezze, ecc..) allegandovi la Dimostrazione grafica dei subalterni, tipo mappale e la Planimetria u.i.u., procedendo poi nella Richiesta di Sanatoria, portando la Delibera Assembleare di Rinuncia alla cubatura di spettanza in favore del richiedente la sanatoria (verrà pagata cmq una sanzione); a questo punto si potrà sollevare un respiro di sollievo, in ragione della propria Buona Fede.

L.S.