Nuove Norme Antincendio 2020 nei Condomini ed Edifici Civili

Si avvicinano le scadenze per adeguarsi alle nuove norme, stabilite dal Decreto 25/01/2019, sui nuovi requisiti antincendio.

In particolare abbiamo:
– entro Maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e di esodo in caso di incendio;
– entro Maggio 2021 per l’installazione di impianti di segnalazione e allarme dove previsto.

I requisiti sono stabiliti in base all’altezza dell’edificio, calcolata a partire dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Da ciò, si individuano quindi 4 “Livelli di Prestazione”:

Livello di Prestazione 0: (altezza da 12 a 24 metri)

Il responsabile dell’attività deve:
– identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
– dare informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
– esporre un foglio informativo con i divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza e istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;
– assicurarsi l’efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate, tramite verifiche di controllo e manutenzione.

L’occupante in condizioni ordinarie deve:
– osservare i divieti e le precauzioni riportati nel foglio informativo;
– non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni di emergenza invece deve:
– seguire le istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
– agire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
– seguire le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
– rispettare il divieto di uso degli ascensori, ad eccezione di eventuali ascensori antincendio secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Livello di Prestazione 1: (altezza da 24 a 54 metri)

Il responsabile dell’attività deve:
– rispettare le condizioni del livello di prestazione precedente;
– organizzare la Gestione Sicurezza Antincendio;
– predisporre, comunicare e verificare la Pianificazione d’Emergenza;
– effettuare la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

L’occupante deve:
– rispettare le condizioni del livello di prestazione precedente;
– rispettare le disposizioni date dalla Gestione Sicurezza Antincendio;
– seguire le indicazioni della Pianificazione d’Emergenza.

Livello di Prestazione 2: (altezza da 54 a 80 metri)

Si applicano le condizioni dei livelli di prestazione precedenti.

E’ obbligatorio installare un impianto di segnalazione manuale antincendio con indicatori sia ottici che acustici.

La Pianificazione d’Emergenza deve includere le modalità d’uso dell’impianto di segnalazione manuale.

Livello di Prestazione 3: (altezza oltre gli 80 metri)

Si applicano le condizioni dei livelli di prestazione precedenti.

Il responsabile dell’attività deve inoltre:
– designare un responsabile della Gestione della Sicurezza Antincendio;
– designare un coordinatore dell’emergenza che abbia in possesso apposito attestato di idoneità;
– predisporre un centro di gestione dell’emergenza dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e sistema di allarme vocale per il coordinamento delle operazioni da svolgere in caso di emergenza.

A queste regole si aggiungono i nuovi requisiti di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici. Queste regole si applicano a:
– edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
– edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (Febbraio 2019) comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Questi requisiti sono una lunga serie di condizioni in base ai rispettivi elementi dell’edificio e delle loro caratteristiche, stabiliti al fine di ridurre i rischi di propagazione degli incendi e ridurre il rischio di distacco di parti di facciata che possano compromettere l’esodo o l’intervento dei soccorsi.

La guida tecnica per i requisiti alle facciate è consultabile attraverso il sito dei Vigili del Fuoco [link].

L.S.