L’ipoteca è un diritto reale di garanzia per il creditore: se il debitore non ottempera ai suoi doveri entro i termini stabiliti, il creditore può vendere il bene ipotecato, ottenendo in questo modo il pagamento che gli spetta. E’ bene notare che fintanto che il bene non viene pignorato, rimane di possesso del debitore, che può quindi continuare a farne uso.
Al fine di permettere al debitore di vivere una vita dignitosa, non è concesso pignorare l’immobile ipotecato se corrisponde ai seguenti requisiti:
- il bene oggetto di pignoramento è l’unico immobile posseduto dal contribuente;
- l’immobile rientra tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa (è un’abitazione);
- l’immobile non è di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli);
- l’immobile costituisce residenza anagrafica del debitore.
Ponderate dette informazioni, chiariamo quando conviene contestare l’ipoteca.
Se l’illegittimità riguarda vizi formali sulla notifica di preavviso (es. errori nella compilazione/consegna dell’avviso, consegna a persona diversa dal diretto interessato, mancanza della notifica, etc.), la notifica è da considerarsi nulla, e il vizio viene automaticamente sanato. In questo caso, conviene aspettare l’eventuale atto successivo (iscrizione di ipoteca) contestando il difetto di notifica del preavviso. Impugnando l’avviso infatti, si dimostra di averlo anche ricevuto.
Se si tratta di vizi sulla legittimità dell’ipoteca stessa (es. non è mai stata notificata una cartella di pagamento, il debito è già stato pagato, il valore del bene supera di un terzo il valore dei debiti contratti, etc.), non ha importanza se si impugna la notifica di preavviso o si attende l’iscrizione ipotecaria. E’ infatti facoltativo impugnare la notifica di preavviso. Tuttavia, in questo caso può comunque convenire opporsi il prima possibile, in quanto si può effettuare una istanza in autotutela presso Equitalia e il creditore con il preavviso, in modo del tutto gratuito ed evitando quindi costose spese legali.
L.S.