La messa a terra è un elemento obbligatorio ed essenziale per l’impianto elettrico degli edifici. In caso di guasti, permette alla corrente di scaricarsi a terra, evitando quindi di creare ulteriori danni o causare infortuni altrimenti mortali. Senza di essa inoltre il salvavita non potrebbe scattare in tempo o affatto per chiudere l’afflusso di corrente.
Oltre ad essere obbligatoria la sua presenza, è necessario anche il suo regolare controllo tramite organismi abilitati. Questa revisione va fatta con le seguenti periodicità a seconda del contesto:
- per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M. 10/03/98 (altezza di gronda* superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata), ogni 2 anni;
- per le altre situazioni, ogni 5 anni.
Il controllo periodico è obbligatorio in quanto il condominio viene considerato ambiente di lavoro, come da Dpr. 462/2001 (poiché nel caso in cui sia presente la figura dell’amministratore di condominio, o è stata assunta una ditta di pulizie o un manutentore ascensore o una qualsiasi altra figura professionale, il condominio è considerato datore di lavoro).
E’ bene notare che nel caso in cui il condominio non ha alcun dipendente, quindi: a) ha 8 o meno condòmini e non ha nominato un amministratore, b) non c’è un ascensore a cui fare controlli e manutenzione, c) non è stato assunto personale di alcun tipo, fa fede invece la norma CEI 64-8, in costante aggiornamento, per la verifica dei dispositivi di protezione.
La mancanza della messa a terra, o del suo controllo periodico, comporta pesanti sanzioni amministrative e penali, ed espone a gravi rischi l’edificio, gli oggetti connessi all’impianto e le persone. Certamente è qualcosa nella quale non vale la pena “risparmiare”.
* l’altezza di gronda si misura dal piede dell’edificio (la base, il punto in cui si interseca con il terreno) e il punto più basso del tetto (la linea di gronda, appunto).
Anche gli ascensori, ormai presenti in quasi ogni condominio, hanno bisogno di regolare revisione al fine di eliminare i pericolosi danni da usura che inevitabilmente si verificano nel tempo, e rispettare gli obblighi legali.
Con il dpr 162/99 e il suo recente aggiornamento (decreto 10/01/2017 n. 23), vige l’obbligo di manutenzione ordinaria per gli ascensori almeno ogni 6 mesi (invece almeno una volta l’anno per i montacarichi). Il personale qualificato, munito di patentino*, deve eseguire durante la manutenzione ordinaria:
- verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica attenta delle funi, le catene e i loro attacchi;
- verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con la terra;
- annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto.
Inoltre deve, secondo le necessità, ma comunque con esecuzione periodica:
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- esecuzione delle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Oltre alla manutenzione, un ente autorizzato deve eseguire una verifica periodica dell’ascensore (o montacarichi) ogni 2 anni. Gli enti autorizzati a tale operazione variano in base alla situazione:
- l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali attribuiscono ad essa tale competenza;
- la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
- la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
- gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità;
- gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento.
E’ quasi inutile commentare, pensando a quei Condomini che non Ottemperano ai Controlli sugli Ascensori o li Manomettono per farli funzionare dopo essere stati bloccati per mancata Sicurezza. Rischi che Mutano in Tragedia raccontati dalla Cronaca. Quindi, anche e soprattutto per la vita delle persone è un’altra cosa nella quale non vale la pena “risparmiasi”.
*Per conseguire l’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi è necessario effettuare un apposito esame presso la Prefettura ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n.162 del 30/04/99 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 1767 del 24/12/51.
L.S.