A volte capita di voler riprendere o fotografare un vicino o condòmino per avere prova di una certa infrazione al regolamento di condominio o della legge. Ma è sempre possibile farlo? E come?
L’atto prima di tutto non deve diventare molestia: fotografare occasionalmente e in modo discreto è possibile, ma se si eccede con la frequenza e arreca disturbo può diventare reato. Ciò è stato recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. 18539/2017), in un caso in cui il comportamento dell’imputato era giustificato dalla poca frequenza e dalla sua buona fede nel tentativo di cogliere in flagrante un comportamento sospetto.
La fotografia non deve neanche ledere la privacy del soggetto. Come indicato al Codice Penale, non si possono eseguire fotografie o riprese attinenti alla vita privata della persona (es. all’interno della sua dimora) (Art. 615 bis).
La pubblicazione della foto senza consenso è illegale, come da materia sul Trattamento dei Dati Personali, e potrebbe persino essere considerata diffamazione, in quanto “spargere la voce” sul comportamento di una persona può offenderne la reputazione (Art. 595 C.P.). Per cui bisogna evitare di “farsi giustizia da soli” portando sempre le riprese/fotografie alle autorità competenti.
L.S.