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5 Gennaio 20185 Gennaio 2018 CACSmedile

Un altro anno di contabilità è passato, e l’amministratore, com’è per legge, ci convoca per l’approvazione del rendiconto annuale. Abbiamo però qualche dubbio al riguardo; cosa fare quindi?

E’ bene innanzitutto comprendere i documenti con cui si ha a che fare. Secondo il nuovo art. 1130-bis relativo sempre alla Riforma del Condominio del 2012, l’amministratore è tenuto a presentare un rendiconto misto con contabilità a cassa:

  • Situazione Patrimoniale (Stato Patrimoniale);
  • Registro di Contabilità (Rendiconto per Cassa);
  • Riepilogo Finanziario (Saldo di tutta la liquidità disponibile risultante dal Registro di Contabilità);
  • Nota Esplicativa di Gestione (Conto economico del costo di esercizio annuale).

Quindi è un documento composto da un esercizio per competenze e non per cassa.

Ci vedremo recapitare, assieme alla convocazione (almeno 7 giorni prima), i documenti elencati sopra con una relazione sull’andamento generale che spiega la situazione mostrata nel rendiconto stesso, seguita da un’illustrazione sui movimenti finanziari nel loro insieme, per poi passare al dettaglio elencando le spese raggruppate per ogni fornitore e tabella millesimale usata, evidenziando la differenza tra le quote versate e quelle dovute, oltre alle quote acqua e gas (nel caso di centralizzazione). Ovviamente ci sarà la documentazione relativa allo stesso rendiconto però in preventivo per l’anno a seguire.

Importantissimo il registro di contabilità, che lista i singoli movimenti in entrata ed uscita, compresi i pagamenti dei condòmini, in ordine cronologico; per quanto quest’ultimo sia complesso e fitto, è utile alla verifica della correttezza dei conti. Nel caso di condòmini assenti (come già accennato in altro articolo), questi hanno diritto a vedersi recapitare il verbale dei rendiconti approvati, a differenza dei presenti che già sottoscrivono l’approvazione per loro pugno o a mezzo del presidente e segretario eletti in assemblea.

Ogni condòmino ha il diritto innegabile di visionare fatture e ricevute e anche richiederne copia, senza dover fornire motivazioni. Anche l’estratto del conto corrente condominiale può essere richiesto all’amministratore, o in alternativa alla banca.

Se credete che il rendiconto sia sbagliato ma fosse comunque stato approvato, si può impugnare la delibera solo a mezzo avvocato entro 30 giorni dalla riunione o notifica di verbale, presso il giudice di pace. Per evitare di addentrarsi in una causa costosa che si rischia poi di perdere, sarebbe saggio far prima valutare il rendiconto e mostrare i propri dubbi presso un revisore contabile condominiale qualificato, che potrà quindi fornire una perizia a valore di legge da esibire in tribunale.

L.S.

Taggato annuale, assemblea, contabile, contabilità, convocazione, nota, registro, riepilogo

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