Ben 20 anni fa, dall’01/01/1998, a seguito della Legge n. 449/1997, il condominio è diventato sostituto d’imposta. Questa importante novità all’epoca stabilì importanti adempimenti fiscali da parte del condominio: il sostituto d’imposta è “obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili”.
Cosa quindi significa in pratica?
Il condominio deve disporre di un proprio codice fiscale, richiesto dal rappresentante (solitamente l’amministratore, ma anche dal Rappresentante dell’Autogestione) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il condominio deve anche versare le ritenute d’acconto (IRPEF o IRES) e presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e Certificazioni Uniche (CU).
Le ritenute d’acconto (RA) sono tassazioni che il lavoratore o professionista, sarebbe tenuto a pagare in base al compenso ricevuto (infatti questi, nella fattura emessa, deve indicare obbligatoriamente la ritenuta d’acconto e l’imponibile ove verrà applicata), ma che invece il datore di lavoro (o debitore) trattiene dalla paga e agisce in prima persona al versamento.
La ritenuta d’acconto per i condomini è solitamente agevolato al 4%, con poche eccezioni in cui non è applicabile o rimane al 20% (es. per i professionisti). Essi sono tenuti a versare le ritenute al raggiungimento di determinate soglie con definiti limiti di tempo:
- il condominio ha raggiunto il limite di 500 € nel mese corrente: il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo;
- il condominio non ha raggiunto il limite di 500 €: il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno per il primo semestre o entro il 20 dicembre nel secondo semestre.
E’ bene notare che anche se è l’amministratore o altro rappresentante a occuparsi della contabilità, il condominio rimane sostituto d’imposta e pertanto ciascun proprietario risponde in solido (tutti insieme) in caso di mancati adempimenti come sostituto d’imposta. Poi ogni condòmino potrà rivalersi su chi ha mancato ai suoi doveri.
L.S.