A volte gli operatori telefonici ci fanno proprio arrabbiare. Cade la linea per ore o ci ritroviamo una connessione molto più lenta rispetto a quella dichiarata da contratto, e finiamo a ritrovandoci per ore litigando col servizio clienti.
A volte, la vera soluzione che sprona gli operatori a rimettersi in regola ripagandoci del tempo perso, è rivolgersi al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) di competenza, che penserà a risolvere la questione una volta per tutte, nonché obbligare il fornitore di servizi a pagarci i dovuti indennizzi automatici. Infatti, esiste un’autorità nazionale (Agcom) che, tra le sue funzioni, tutela i consumatori, e ha stabilito degli indennizzi che l’operatore è obbligato a pagare per risarcire i disservizi causati.
Per cui se state per scornarvi l’ennesima volta con l’operatore del loro call center, non disperate, e contattate il comitato più vicino per far valere i vostri diritti.
I seguenti punti sono le situazioni in cui si può richiedere, in aggiunta al ripristino del servizio, un indennizzo, e a quanto dovrebbe ammontare:
- ritardata attivazione: che sia un nuovo contratto o un cambio di utenza, c’è sempre un termine massimo. Se l’operatore sfora con un servizio non accessorio, dovrà pagare 7,50€ per ogni giorno di ritardo accumulato, tuttavia l’ammontare è ridotto di 1/5 nel caso in cui la causa sia stata un cambio di operatore. Per i servizi accessori (es. opzioni aggiuntive al piano base), l’indennizzo corrisponde alla metà del suo canone mensile per ogni giorno di ritardo o, se dovesse essere inferiore a 1€, viene arrotondato a 1€, per un massimo di 300€. Se il servizio accessorio è gratuito, il pagamento ammonta a 1€ al giorno, fino a un massimo di 100€;
- sospensione o cessazione del servizio: se viene eseguita una sospensione o cessazione senza che ci siano valide giustificazioni, l’operatore è tenuto a pagare 7,50€ per ogni giorno di servizio sospeso. Nel caso in cui ciò riguardi un servizio accessorio, l’importo giornaliero è invece pari a metà del canone mensile o a 1€, se dovesse essere inferiore a quest’ultimo, per un massimo di 300€, mentre per i servizi gratuiti è pari a 1€ al giorno, per un massimo di 100€;
- malfunzionamento: in caso di completa cessazione del servizio causata da motivi tecnici dell’operatore, quest’ultimo dovrà pagare un indennizzo di 5€ per ogni giorno di interruzione. Se il servizio viene fornito in maniera irregolare o discontinua, ovvero senza completa cessazione del servizio, o non viene rispettato lo standard qualitativo e i minimi garantiti come da contratto, l’operatore è tenuto a pagare 2,50€ per ogni giorno di disservizio. In caso di servizi accessori o servizi gratuiti, valgono i valori e limiti dei punti precedenti;
- mancata o ritardata portabilità del numero telefonico: l’operatore è tenuto a versare al cliente 5€ per ogni giorno di ritardo. Se è un numero di telefonia mobile, l’indennizzo è dimezzato. Se la mancata o ritardata portabilità causa una sospensione del servizio, l’operatore dovrà fornire 7,50€ per ogni giorno di disservizio;
- attivazione o disattivazione non richiesta del servizio di selezione/preselezione dell’operatore (carrier selection/carrier preselection): l’operatore colpevole deve pagare 2,50€ per ogni giorno di non voluta attivazione/disattivazione, nonché i rimborsi delle somme così ingiustamente pagate;
- attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti: l’operatore deve pagare 5€ per ogni giorno di attivazione, nonché procedere al rimborso delle somme ingiustamente pagate. Per i servizi accessori e i profili tariffari l’indennizzo è pari a 1€ al giorno;
- perdita del numero assegnato: in caso di perdita della titolarità del numero fino ad allora assegnato all’utente a causa dell’operatore, quest’ultimo dovrà pagare 100€ per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di 1000€;
- omessa o errata o non aggiornata indicazione negli elenchi telefonici: se l’operatore omette o indica dati errati, o non aggiorna i dati se modificati o se tempestivamente forniti dall’utente quando altrimenti non ottenibili, l’operatore è tenuto a pagare 200€ per ogni anno di disservizio;
- mancata o ritardata risposta ai reclami: La mancata risposta entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o secondo le leggi regionali comporta il pagamento di 1€ per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 300€.
Nel caso in cui ciò si applichi in un’utenza di tipo affari (azienda, studio, ufficio, etc), gli importi e i limiti degli indennizzi sono raddoppiati, mentre negli specifici casi di perdita del numero e omessa/errata/non aggiornata indicazione negli elenchi telefonici l’indennizzo e il suo limite sono quadruplicati.
Per gli inadempimenti/disservizi che non risultano inseriti nella lista degli indennizzi cui sopra e quindi non facenti parte dell’attuale regolamento, potrebbero comunque essere previsti indennizzi in funzione di casi similari già archiviati o calcolati secondo quanto giudica idoneo il Comitato a cui vi siete rivolti.
Ricordiamo comunque che l’uso non conforme dei servizi come indicato nei contratti stipulati comporta l’annullamento della possibilità di chiedere degli indennizzi.
Dati molto Tecnici che non necessitano di essere necessariamente memorizzati, perché come detto verranno controllati e gestiti dal Corecom, ma che comunque è bene sapere perché, come per tante altre casistiche, le battaglie legali e sociali si sono portate avanti sino ad ottenere il giusto ed esistono pertanto gli strumenti a tutela dei consumatori, ma manca purtroppo la comunicazione e l’informazione. Per fortuna, oggi avete questo blog.
L.S.