Se trovarsi in una situazione di indebitamento è già gravoso per famiglie e aziende, il sovraindebitamento è ben peggiore, a tal punto che numerosi sono stati casi di suicidio prodotti dalla disperazione.
Definito in legge come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”, è di fatto una morsa da cui è normalmente impossibile uscirne.
A questo scopo, lo stato ha adottato una misura che aiuta i debitori più disperati, conosciuto con il suo ultimo aggiornamento come la legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul sovraindebitamento.
Rivolto a privati e piccole imprese, il debitore può, tramite tribunale e supportati da un professionista dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), concordarsi con i creditori (anche Equitalia) per la cancellazione di parte del debito e una rateizzazione del rimanente.
Sono disponibili 3 modalità:
- piano del consumatore: esclusiva dei privati “consumatori”, ovvero persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, prevede una rateizzazione del debito, a volte accompagnato dalla cessione di parte del patrimonio, e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria. Il Giudice, se esclude che il consumatore abbia causato il sovraindebitamento colposamente, cioè assumendo obbligazioni che già sapeva di non poter adempiere, approva e rende esecutivo il piano a prescindere dal consenso dei creditori;
- accordo di ristrutturazione del debito: per enti e imprese, è simile al piano del consumatore. In questo caso però l’accordo deve essere accettato dai creditori che insieme rappresentino almeno il 60% del debito;
- liquidazione dei beni: i debitori, sia privati che non, mettono a disposizione l’intero patrimonio per estinguere il debito. Fanno eccezione i beni e i crediti non pignorabili, i crediti di carattere alimentare e di mantenimento, i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti.
Prima di questa Legge, che Sostanzialmente viene incontro alla crisi economica che ci affligge già dal 2009, non vi era nessun’altra via se non quella di Fallire come Impresa o diventare un Fantasma come Privato. L’esigenza di notificare la nostra triste realtà economica, ha dato vita a piccoli strumenti come questo per provare a risalire la china e salvare il salvabile; come si suol dire: non tutto il male viene per nuocere!
L.S.