Il decoro architettonico “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (sent. 851/2007 Cass.).
Esso è un bene comune con valore economico, difeso dall’Art. 1120 c.c. (“Sono vietate le innovazioni […] che ne alterino il decoro architettonico”).
Anche se ogni condòmino è libero di eseguire opere all’interno della sua proprietà senza dover chiedere autorizzazione all’assemblea (in ogni caso dandone comunicazione all’amministratore), è nel totale interesse degli altri condòmini rivolgersi al giudice per intimare l’adattamento o la demolizione delle opere che minano la stabilità, sicurezza e/o il decoro dell’edificio.
A causa del suo ruolo di tutela, l’amministratore non può “lasciar correre”, è anzi il diretto responsabile per interventi che agiscono contro l’art. 1120 c.c., compresa l’alterazione del decoro architettonico.
Qualsiasi modifica essa sia, dall’installazione di tende da sole o la chiusura di un balcone per ricavarne spazio abitativo, per essere considerata violazione dell’estetica del palazzo, viene valutata dalla magistratura sotto questi due criteri:
- non deve violare le linee dell’edificio così come originariamente disegnate dal costruttore;
- deve essere tenuto conto dello stato dell’edificio precedentemente all’intervento. Se il decoro è già degradato dallo stato dell’edificio e/o eventualmente fossero presenti altri interventi a cui non sia stato presentato reclamo, l’opera in oggetto potrebbe, a seconda dei casi, non apportare lesione ulteriore (sent. n. 14992/12 Cass.).
Generalmente, si osservano Edificazioni avvenute “Nottetempo!” o con Comunicazioni Verbali, seguite da Taciti Avvisi senza Formalizzazioni in Assemblea; quando invece, è sempre bene, avviare quantomeno una procedura Bona Fide in Assemblea, comunicando l’intenzione a chiudere per esigenze, soprattutto formalizzando la richiesta ed approvazione a maggioranza, ed aspettando Sempre la Ratifica all’autorizzazione a procedere, altrimenti qualcuno un giorno, potrebbe anche svegliarsi…
Per informazioni sugli abusi edilizi e il loro risanamento vi rimandiamo al nostro altro articolo al riguardo [clicca qui]
L.S.