Rami che si estendono nella vostra proprietà? Si può obbligare il vicino a tagliarli

Rami penzolanti nel posto auto, siepi che crescono oltre il confine e piante troppo vicine sono solo alcuni degli esempi in cui il verde del vicino può arrecare disturbo o danno.

Per quanto siamo tentati dal farlo, bisogna evitare il fai da te, a meno che si tratti di radici nel nostro terreno, pena il passare dalla parte del torto per reato di danneggiamento.

Come dispone l’art. 896 c.c., il proprietario della pianta in questione ha l’obbligo di tagliare o far tagliare i rami che si estendono nella nostra proprietà, se richiesto.
Inoltre, come da art. 892 c.c., ci sono dei limiti ben stabiliti sulla distanza minima delle piante rispetto al confine in comune:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive (es. alloro), le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Regola a parte invece per le siepi poste a confine tra le proprietà: se è recintata, il proprietario della siepe è di chi possiede il recinto, e quindi deve sottostare alle precedenti regole; altrimenti si presume sia in comune fra le parti e quindi spetta ad entrambi il mantenimento della pianta.

Nel caso in cui il vicino si rifiuti o ignori le richieste di potatura o spostamento/estirpazione in base a quanto finora detto, si può esercitare azione legale tramite avvocato.

L.S.