Ormai capita spesso che non si riesca più a pagare il mutuo a causa della disoccupazione. Invece che rischiare di accumulare i debiti, si può richiedere una sospensione del mutuo, in modo da avere tempo di riprendersi economicamente.
La domanda di sospensione va fatta presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo, usando il modello fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) o dal sito Consap. Infatti, per ottenere la sospensione, viene usato il fondo di solidarietà per i mutui contratti ai fini dell’acquisto della prima casa, che serve a sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione.
I requisiti per poterne usufruire sono:
- il mutuo deve essere stato contratto per la prima casa;
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) deve essere non superiore a 30.000 €;
- l’abitazione acquistata grazie al mutuo concesso dalla banca non deve essere di lusso, cioè non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l’importo del mutuo deve essere non superiore a 250.000 €.
Inoltre, colui che ha ottenuto il mutuo, o uno di essi se c’è più di un mutuatario, deve aver subito uno tra i seguenti eventi nei 3 anni precedenti alla domanda:
- attuale stato di disoccupazione per perdita del posto di lavoro dipendente o dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile, eccetto dimissioni non per giusta causa, pensionamento e licenziamenti per giusta causa;
- morte;
- riconoscimento di handicap civile non inferiore all’80%.
La sospensione, con durata massima di 18 mesi, non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Può inoltre essere richiesta anche nel caso in cui siano già state richieste altre forme di sospensione sullo stesso mutuo, purché complessivamente non si superino i 18 mesi.
La sospensione tuttavia non può essere concessa se:
- ci siano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda;
- il mutuatario sta già fruendo di agevolazioni pubbliche;
- l’immobile è oggetto di una procedura esecutiva;
- il mutuato ha stipulato un’assicurazione che lo copre da almeno uno degli eventi che gli ha concesso di accedere alla sospensione.
All’inizio della crisi economica nel 2009, le Banche “Consigliavano” di stipulare una polizza Assicurativa che già anticipava tali eventi (successivamente resa obbligatoria per alcune situazioni di lavoro dipendente), e molti di quelli che ne hanno potuto usufruire, alla scadenza del periodo di copertura assicurativa, hanno potuto poi fare anche la richiesta di sospensione Mutuo prima casa; un cuscinetto sociale che non risolve il problema e non lo ha risolto, ma decisamente aiuta a riprendersi e a non perdere la casa, quindi ben vengano anche altre iniziative in questa direzione.
L.S.