Quando il Condòmino Non Paga le Spettanze

I Morosi sono un grave problema, soprattutto perché spesso non lo sono di propria scelta. La forte disoccupazione rende comune la presenza di condòmini che non possono pagare e così i loro debiti si accumulano.

Tuttavia l’Amministratore, in qualità di figura a tutela di tutti i condòmini, non può ignorare il problema gravando sugli altri. L’amministratore di condominio ha il Dovere di sollecitare tramite Raccomandata gli inadempienti, e se la situazione non cambiasse, agire concretamente richiedendo un decreto ingiuntivo dal giudice, mediante un avvocato. La mancanza di tale azione comporta che l’amministratore può essere denunciato da un qualsiasi condòmino per la destituzione e il risarcimento dei danni subiti a causa della mancanza al suo dovere.

Al fine di tamponare i problemi causati dalla morosità, per legge sono gli altri condòmini a pagare. Le quote sulle spese condominiali che il moroso non paga vengono gravate sul resto dei condòmini, ripartendo il tutto in base ai millesimi di proprietà, o in accordo assembleare, diviso in parti uguali. Per quanto possa sembrare ingiusto, è un’azione necessaria per poter mandare avanti il condominio, che altrimenti accumulerebbe debiti con potenziali conseguenze catastrofiche a danno di tutti. Chi ha sborsato potrà poi rifarsi sul moroso agendo con un decreto ingiuntivo, in quanto nessuno può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali (art. 1118 c.c.), oppure con un rientro concordato.

E’ bene notare che non valgono le prestazioni divisibili in cui l’obbligazione non è solidale (art. 1314), per cui tutti quei servizi in cui si usa un impianto autonomo (di solito luce e gas) sono problemi esclusivi del moroso nei confronti del fornitore di servizi, che pertanto non può rifarsi sugli altri. L’applicazione di contatori di ripartizione, come per l’acqua, per quanto sia utile alla suddivisione delle spese, non rende l’impianto autonomo, e quindi i morosi continuano a gravare sulle tasche degli altri; in questo caso l’amministratore può chiedere il distacco individuale della fornitura, la cui decisione resta comunque a discrezionalità del giudice (alcuni avvalorano il danno economico causato dall’inadempiente, altri tengono particolarmente in considerazione la salute e il ruolo che beni essenziali come l’acqua hanno).

Se il moroso si trova in affitto, a risponderne è comunque il proprietario dell’immobile; è lui infatti che gestisce le spese, limitandosi a percepire le quote che poi bisognerà pagare. In caso di inadempienza nei pagamenti quindi bisogna rivolgersi a quest’ultimo e non all’inquilino.

E se il moroso vende la casa? Il nuovo inquilino è tenuto a pagare le quote dell’anno in corso e dell’anno precedente (l’anno potrebbe non coincidere con l’anno solare se il bilancio condominiale usa date di chiusura ed apertura differenti) se non ottiene la certificazione dell’amministratore, che dichiara l’inquilino in regola con le spese e quote condominiali; sarà poi suo compito rifarsi con il moroso. Nel caso in cui la casa sia stata espropriata e venduta, solo se il guadagno così fatto sia insufficiente, il nuovo inquilino deve ancora una volta pagare, questa volta la differenza.

Avere una casa di proprietà è quasi un miraggio, ma per chi ci riesce e può permettersi solo un appartamento in condominio, la convivenza può diventare fonte di preoccupazione quando la crisi economica incombe (alla fine gira tutto intorno ad essa), ma per fortuna la tutela esiste e non bisogna lasciarsi scoraggiare, ma andare avanti ed essere ottimisti.

L.S.