Accade fin troppo spesso che l’amministratore, senza validi motivi, avvii per conto proprio accordi e decisioni che poi andranno a ripercuotersi sugli ignari condòmini. Viene quindi da chiedersi: è legale?
Partiamo invece con quando l’amministratore ha carta bianca e non deve dipendere da nessuno (dovendo comunque riportare le sue azioni): l’Art. 1130 c.c. disciplina i doveri dell’amministratore, che non devono aspettare il sì dell’Assemblea. Definiti come atti di ordinaria amministrazione, tra questi abbiamo la disciplina delle cose comuni, la manutenzione ordinaria delle parti comuni, l’esecuzione degli adempimenti fiscali ed altro ancora. Ciò che non è riportato espressamente nel precedente articolo del c.c., è un buco legislativo che di volta in volta vengono compensati dai Tribunali. Generalmente, si tratta di atti di straordinaria amministrazione che richiedono autorizzazione dei condòmini.
In una Sentenza del Tribunale di Milano (n. 5021/17), è stato stabilito che l’amministratore Non può Assolutamente firmare transazioni (accordo volto a prevenire o a chiudere una causa tra due o più persone) senza ricevere espressa autorizzazione dell’Assemblea. La transazione è un atto che va oltre l’ordinaria amministrazione, ed è una rinuncia alle proprie rivendicazioni, sostituendo i vecchi obblighi con dei nuovi. In mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea quindi, la transazione sottoscritta è da considerarsi invalida e l’amministratore si assume le responsabilità delle sue azioni, che costituiscono un inadempimento ai suoi obblighi di mandato.
L.S.