Si può difendere il panorama da alberi ed edificazioni del vicino?

La servitù di panorama è un diritto minore a tutela del bel vedere (se presente) su cui la nostra proprietà si affaccia, permettendoci di goderne la vista. E’ anche un elemento particolarmente rilevante per la vendita di un immobile, in quanto il suo valore è influenzato da quanto piacevole sia la veduta e i dintorni.

La sua esistenza è un’area “grigia” della legge, regolato da norme sparse connesse con l’argomento e sentenze di cassazione che ottemperano a determinate mancanze.

Come espresso in questo nostro altro articolo, la vegetazione ha limiti ben stabiliti: non devono esserci rami estesi nelle proprietà altrui, e le piante devono essere collocate a determinate distanze rispetto al confine in base alla loro dimensione e tipo (da mezzo metro a 3 metri).

Inoltre, se si dispone di vedute (aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sulla proprietà del vicino), il vicino non può fabbricare a una distanza minore di 3 metri da essa (art. 907 c.c.).

Nel caso in cui sussista una condizione di servitù tra le due proprietà, e l’uno limiti o danneggi la veduta del dominante di un panorama particolarmente gradevole, è possibile obbligare il vicino a provvedere a ripristinare la precedente situazione (Cass. sent. n. 2973/12). Trattandosi di una servitù non apparente, deve tuttavia essere stato stabilito in precedenza e non può essere acquisito per usucapione (Cass. sent. n. 4816/2000).

Se nulla di tutto questo può aiutare, non rimane che verificare quali siano gli usi e regolamenti locali, nonché nel regolamento di condominio se applicabile.

L.S.