Tende, Pergolati e Pergotende: quando e come in Condominio

L’installazione di tende, pergolati e pergotende (una fusione fra i due) è pratica comune in molti condomini, come protezione da sole, vento e talvolta anche pioggia. Tuttavia, rimane sempre il dubbio se per fare un intervento del genere servano permessi del Comune e la scelta unanime dei condòmini.

Come stabilito dalla legge, e ribadito dal Tar Lombardia (sent. n. 2110/17), non è necessario chiedere permesso al Comune per l’installazione di uno di questi elementi. Ciò perché nessuna di esse viene considerata una nuova costruzione, non crea volumetria e non cambia lo stato dei luoghi; tuttavia, per rientrare in questo caso non ci devono essere pannelli o altro, indipendentemente dal tipo e dal materiale, che potrebbero coprire i lati, poiché altrimenti il risultato, a valore di legge, viene considerato un nuovo spazio abitabile.

Quanto alla questione con gli altri condòmini, ognuno è libero di scegliere le tende da sole che preferisce, e senza autorizzazioni da parte dell’assemblea o dell’amministratore; tuttavia la scelta non deve contrastare il decoro architettonico e quindi l’estetica del palazzo, indipendentemente dal fatto che abbia un pregio urbanistico o meno; se il condominio sta già seguendo una uniformità di colori e forme, non è possibile montare una tenda completamente diversa che contrasta con il resto. Caso differente se già ognuno ha tende differenti: non essendoci una conformazione da seguire si può installare la tenda/pergolato che si vuole.

In ogni caso la scelta della tenda è autonoma, quasi mai è obbligatorio seguire lo stesso marchio e modello. Le uniche limitazioni possono essere esclusivamente stabilite dall’unanimità dei partecipanti, e quindi solo nei seguenti casi:

  • un regolamento di condominio di tipo contrattuale, in quanto viene accettato dagli acquirenti all’atto del rogito;
  • un accordo firmato da tutti i condòmini, inclusi gli eventuali assenti ad un’assemblea: divieti e restrizioni infatti costituiscono servitù sull’immobile. In questo caso, per avere valore anche sui nuovi acquirenti, l’atto deve essere annotato nei pubblici registri immobiliari per consentire loro di venirne a conoscenza per tempo (art. 1350 c.c.).

La Nuova Riforma ha snellito molte azioni classiche nei condomini, che mirano soprattutto a migliorare l’uso nel godimento del proprio bene, ma anche a stemperare ostici contrasti intestini, che a lungo andare rendevano i rapporti sempre più difficili in termini di convivenza. Oggi ci possiamo migliorare senza paura di suscitare contrasti.

L.S.