Sfratto tramite PEC: è valida come la consegna a mano?

La PEC, o Posta Elettronica Certificata, è uno speciale tipo di posta elettronica che ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di consegna, e il suo contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente, garantendone l’autenticità. E’ naturale quindi che, in un mondo dove le nuove tecnologie sono ormai essenziali nelle nostre vite, si facesse una legge che permettesse di utilizzare la posta elettronica, se certificata, come strumento di notificazione degli atti in materia civile, senza limitazione di tipologia (DL 24/06/2014 n.90). Tale tipo di notifica può inoltre essere effettuato direttamente dall’avvocato, senza necessità di avvalersi di un ufficiale giudiziario.

Sorge quindi la domanda se ciò sia effettivamente valido anche per lo sfratto, in quanto la legge specifica esattamente che la notifica deve avvenire a mano tramite ufficiale giudiziario, e se ciò non fosse possibile, lo stesso deve inviare una raccomandata con ricevuta di spedizione (art. 660 c.p.c.).

Sono stati quindi i casi dei Tribunali di Catanzaro (22/02/2014) e Modena(23/07/2014), che hanno reso necessario il rinnovo delle notifiche (pur comunque tenendo in considerazione la PEC come metodo valido se l’interessato si presentasse in udienza).

I Tribunali di Mantova (17/06/2014) e molto più recentemente di Frosinone (22/03/2016 e 26/03/2017) considerano la PEC equivalente alla consegna a mano dal momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione dal mittente, e la ricevuta di consegna dal destinatario. In questo modo, il soggetto interessato non può sfuggire come negli altri metodi additando a una mancata ricezione della notifica, neanche se avesse evitato di leggere la mail o avesse tenuto spento i dispositivi configurati per la ricezione.

Mancando l’esistenza di una sentenza di Cassazione che metta le cose in chiaro, la decisione finale spetta al giudice locale; in un’area grigia dove alcuni non considerano la PEC valida quanto una consegna a mano, si rendono necessari il rinnovo delle notifiche nei metodi “tradizionali” (consegna a mano e raccomandata a/r), mentre altri avvalorano la PEC in quanto produce gli stessi effetti di una notifica a mano. Per questo sarebbe auspicabile l’intervento Politico, che anticiperebbe la Solita Sentenza di Cassazione che troppe volte compensa buchi Normativi (speriamo bene).

L.S.